La Corte di Cassazione, con la sentenza n° 11606/2018 ha precisato che anche le email possono essere prova scritta, se non disconosciute dalla controparte.

Così ha infatti ritenuto la Corte:

“Ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 1, comma 1, lett. p), (Codice dell’amministrazione digitale), la e-mail costituisce un “documento informatico”, ovvero un “documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”. L’e-mail, pertanto, seppur priva di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche, ovvero fra le rappresentazioni meccaniche indicate, con elencazione non tassativa, dall’art. 2712 c.c. e dunque forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale viene prodotta non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime.

Nel caso portato all’esame della Corte, l’acquirente della merce si era impegnato a rientrare dalla propria esposizione debitoria, e la Corte ha ritenuto dimostrata l’esistenza del rapporto contrattuale, nonchè l’importo del credito, in base alle email.