I parcheggi pubblici a pagamento (sui posti contraddistinti dalle c.d. strisce blu) a volte possono procurare una multa per dimenticanze banali.

La Corte di Cassazione ha però stabilito che l’automobilista che ha pagato il parcheggio senza esporre il tagliando o ticket non può essere trattato come chi parcheggia senza pagare: il pagamento del parcheggio, infatti, è sufficiente per evitare qualsiasi illecito e quindi qualsiasi multa. La Cassazione infatti (sentenza  n. 8282 del 27.04.2016), tenendo presente che una sanzione può essere applicata solo se la legge viene violata, ha rilevato che la legge dice che bisogna pagare il parcheggio, ma non dice dove esporre il tagliando del pagamento: perciò chi paga il parcheggio ma dimentica di esporre il tagliando o ticket non infrange nessuna norma e non c’è quindi una violazione del Codice della Strada.

Pertanto il parcheggio è regolare anche quando, dopo avere pagato, non viene esposto il ticket o il tagliando sul cruscotto dell’autovettura.

Se il vigile, non vedendo il tagliando, fa la multa, è quindi possibile presentare ricorso e vedersi annullare la sanzione. Tuttavia la Cassazione ha ritenuto che, anche se il giudice annulla la multa fatta per non aver esposto il ticket di parcheggio, non vanno rimborsate le spese processuali sostenute. Infatti, secondo la Cassazione, è vero che non esiste una norma che stabilisca come e dove va esposto il tagliando di parcheggio, però c’è un obbligo di esporlo: perciò, se il tagliando non viene esposto e il vigile non lo vede, sussistono giusti motivi per compensare le spese del procedimento, che resteranno quindi a carico dell’automobilista.