Dal 1 luglio sono assicurati ai consumatori-viaggiatori maggiori diritti e tutele per quanto riguarda i contratti relativi a pacchetti turistici e il risarcimento del c.d danno da vacanza rovinata.

Infatti con il D.Lgs. n. 62/2018, in attuazione della direttiva U.E. 2015/2302, è stato sostituito il Capo I del Titolo VI del Codice del Turismo, introducendo nuove disposizioni che si applicano sia ai c.d. pacchetti turistici offerti o venduti da professionisti ai viaggiatori, sia ai c.d. servizi turistici collegati offerti o venduti sempre da professionisti (agenzie di viaggio anche on line, tour operator, ecc.).

Con queste nuove disposizioni di Legge, c’è una particolare attenzione agli eventuali “difetti di conformità” e a ogni inadempimento dei servizi turistici inclusi nel pacchetto. Il viaggiatore, infatti, avrà diritto di ricevere dall’organizzatore, senza ingiustificato ritardo, un risarcimento adeguato per qualunque danno che possa avere sofferto a causa di un difetto di conformità del pacchetto. Il risarcimento, tuttavia, non gli sarà riconosciuto se l’organizzatore dimostrerà che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico,  ed è un difetto imprevedibile o inevitabile oppure dovuto a circostanze straordinarie.

Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni si prescrive in due anni, a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza. Sempre a partire dalla data di rientro, si prescrive in tre anni il diritto al risarcimento dei danni alla persona (danni alla salute, ad esempio per infortunio o stress, ansia, ecc., che devono comunque essere dimostrati). In particolare, in caso di inadempimento non grave del professionista (agenzia viaggi, tour operator, ecc.), il viaggiatore potrà chiedere, oltre alla risoluzione del contratto, anche un risarcimento del danno commisurato al tempo di vacanza mal goduto e all’irripetibilità dell’occasione perduta.

Per quanto riguarda la modifica del prezzo: dopo la conclusione del contratto, eventuali aumenti saranno possibili solo se il contratto lo consenta esplicitamente e solo se le modifiche riguardino variazioni del costo del carburante, delle tasse o dei diritti su servizi turistici inclusi nel contratto e imposti da terzi, o dei tassi di cambio di valuta. In ogni caso, l’aumento di prezzo sarà possibile soltanto previa comunicazione chiara e precisa dall’organizzatore al viaggiatore, insieme con la motivazione di tale aumento e con l’illustrazione delle modalità di calcolo, e entro il termine di 20 giorni prima dell’inizio del pacchetto turistico. Inoltre, per aumenti del prezzo superiori all’8%, il viaggiatore potrà recedere dal contratto.

Altre modifiche al contratto, diverse dal prezzo, non saranno consentite unilateralmente all’organizzatore, a meno che tale possibilità non gli sia permessa dal contratto e la modifica sia comunque di scarsa importanza. Il viaggiatore dovrà esserne informato, sempre e comunque, in maniera chiara e precisa. Inoltre, se le modifiche comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore rispetto a quello acquistato, il viaggiatore avrà diritto a una congura riduzione di prezzo.

Prima dell’inizio del viaggio, il viaggiatore potrà recedere dal contratto in ogni momento, rimborsando all’organizzatore le spese sostenute, adeguate e giustificabili, del cui ammontare quest’ultimo dovrà dare spiegazione al viaggiatore che ne faccia richiesta. Il contratto potrà prevedere spese forfetarie per il recesso, purchè siano ragionevoli. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un peso sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del viaggio, senza spese di recesso e con rimborso integrale di ogni pagamento già eseguito.