Il conducente, multato per eccesso di velocità rilevato tramite autovelox, il quale ricorra al Giudice, deve dimostrare che i segnali che indicano la presenza dell’autovelox siano inadeguati ad assolvere alla loro funzione.
Alcuni automobilisti erano ricorsi al Giudice di Pace, contro i verbali di contestazione emessi dalla polizia municipale per eccesso di velocità accertato dalle postazioni di controllo fisse, poste su entrambi i sensi di marcia di una strada. La vicenda è arrivata fino alla Corte di Cassazione.
Nel caso esaminato ecco la normativa applicabile:
a) L’art. 142 C.d.S., comma 6 bis, il quale stabilisce che “le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice”;
b) L’art. 3 del decreto del Ministro dei trasporti 15 agosto 2007, dove si stabilisce che “Le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità sulla rete stradale possono essere segnalate: a) con segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti, b) con segnali stradali luminosi a messaggio variabile, c) con dispositivi di segnalazione luminosi installati su veicoli. I segnali stradali di indicazione di cui al comma 1, lettera a), devono essere realizzati con un pannello rettangolare, di dimensioni e colore di fondo propri del tipo di strada sul quale saranno installati. Sul pannello deve essere riportata l’iscrizione “controllo elettronico della velocità” ovvero “rilevamento elettronico della velocità”, eventualmente integrata con il simbolo o la denominazione dell’organo di polizia stradale che attua il controllo. I segnali stradali luminosi a messaggio variabile di cui al comma 1, lettera b), sono quelli già installati sulla rete stradale, ovvero quelli di successiva installazione, che hanno una architettura che consenta di riportare sugli stessi le medesime iscrizioni di cui al comma 2. I dispositivi di segnalazione luminosi di cui al comma 1, lettera c), sono installati a bordo di veicoli in dotazione agli organi di polizia stradale o nella loro disponibilità. Attraverso messaggi luminosi, anche variabili, sono riportate le iscrizioni di cui al comma 2. Se installati su autovetture le iscrizioni possono essere contenute su una sola riga nella forma sintetica: «controllo velocità» ovvero «rilevamento velocità».
Secondo la Corte di Cassazione (Corte di Cassazione, Sez. I Civile, Sentenza n. 6242 del 21/06/1999) “In tema di opposizione a sanzione amministrativa in materia di circolazione stradale, per violazione di limite di velocità, qualora l’opponente deduca non già la mancanza della segnalazione stradale relativa a tale limite, ma soltanto la sua inadeguatezza, incombe a lui di dare prova, attraverso la dimostrazione di circostanze concrete, della sussistenza dell’allegata inadeguatezza, per inidoneità od insufficienza della segnaletica, e non invece alla P.A. di provare l’adeguatezza della segnaletica stessa”
Per la Cassazione, quindi, colui che propone l’opposizione deve dimostrare l’inidoneità in concreto della segnaletica (di cui al d.m. 15 agosto 2007) ad assolvere la funzione di avviso della presenza delle postazioni di controllo della velocità, in modo da garantire il rispetto del limite dì velocità. Tutto questo, in una logica ispirata non dalla volontà di cogliere di sorpresa l’automobilista indisciplinato, bensì dalla tutela della sicurezza stradale, e con riguardo anche alla riduzione dei costi (economici, sociali ed ambientali) derivanti dal traffico, nonché alla scorrevolezza della circolazione stradale.