Succede sempre più spesso: si riceve una bolletta del telefono troppo alta rispetto alle previsioni e a quanto era stato promesso al momento di accettare l’offerta e di firmare il contratto. Magari ci sono addebiti che non quadrano e, nella bolletta, sono calcolati importi per servizi mai richiesti.

La cosa migliore da fare è scrivere subito alla compagnia telefonica per contestare la bolletta, chiedendo spiegazioni e riservandosi la possibilità di ricorrere al giudice (perché accerti un eventuale comportamento illecito e annulli la bolletta esosa).

Dal momento in cui la compagnia riceve la contestazione con raccomandata a.r. o p.e.c., non potrà più agire con un decreto ingiuntivo. Infatti, secondo infatti una recente sentenza del Tribunale di Milano (Trib. Milano, n. 7090 del 22.06.2017) è illegittima e va revocata l’ingiunzione di pagamento notificata all’utente qualora esista una precedente contestazione della bolletta del telefono da parte dell’utente stesso.

Questo ovviamente non impedisce alla compagnia telefonica di agire per il pagamento (altrimenti sarebbe troppo facile sfuggire ai propri obblighi). Ma, per rivolgersi al giudice, la compagnia telefonica dovrà prima avviare una conciliazione presso il Corecom (un organismo regionale di mediazione per le controversie in materia telefonica tra consumatori e operatori).

La motivazione di questa sentenza del Tribunale di Milano è basata su una norma (art. 1 Legge n. 249/1997) che ha istituito l’A.G.COM. (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) e stabilisce che: «L’Autorità disciplina con propri provvedimenti le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono insorgere fra utenti o categorie di utenti … per le predette controversie, individuate con provvedimenti dell’Autorità, non può proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell’istanza all’Autorità». In pratica, se prima le parti non si incontrano davanti al Corecom e in quella sede tentano un accordo, nessuna delle due potrà rivolgersi al giudice, altrimenti l’azione giudiziale sarà improcedibile (cioè il giudice respingerà la domanda). Questo è stato è confermato anche da una delibera dell’Agcom (Delibera 173/07/CONS).

Altra conferma si è avuta anche dalla Corte di Cassazione, secondo la quale le controversie tra utenti e gestori dei servizi di telefonia debbono essere precedute – a pena di improponibilità – dal tentativo obbligatorio di conciliazione presso il Corecom competente per territorio (Cass. n. 24334/2008). Il tentativo di conciliazione non è obbligatorio soltanto nel caso in cui la compagnia telefonica debba recuperare un credito per una bolletta e l’utente non abbia inviato contestazioni.