Lo stato di disoccupazione, del genitore separato o divorziato che sia stato obbligato al mantenimento dei figli, non costituisce un giusto motivo per non adempiere a tale obbligo.

Infatti, a seguito della separazione dei coniugi e/o del divorzio, i figli hanno diritto al mantenimento, che deve essere di misura tale da garantire un tenore di vita proporzionato alle risorse economiche dei genitori ed analogo (per quanto possibile) a quello goduto quando la famiglia era unita e perdurava il matrimonio.

Ai sensi dell’art. 147 c.c., “Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 315-bis”. Dal tenore letterale di questa norma, si ricava che i genitori non hanno solo un obbligo alimentare verso i figli, ma quello più ampio che viene indicato come “obbligo di mantenimento” e che ha una portata più ampia, perchè include l’obbligo di fornire ai figli tutto quanto necessario per la vita di relazione nell’ambito sociale in cui sono inseriti: obbligo, dunque, che comprende anche l’abitazione, l’ambito scolastico, quello sportivo, ricreativo, ecc.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 39411/2017, nel confermare la condanna nei confronti di un padre che non aveva pagato l’assegno di mantenimento nei confronti della figlia, hanno specificato che lo stato di disoccupazione non consente al genitore di cessare il versamento dell’assegno mantenimento; a meno che non si dimostri l’assoluta impossibilità di far fronte all’obbligo.