Nella Gazzetta Ufficiale del 1° aprile 2017 è pubblicato il decreto interministeriale 30 marzo 2017, con il quale è stato modificato il decreto interministeriale del 23 dicembre 2015, attuativo dell’articolo 21-bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2015, n. 132.
Con tale decreto INTERMINISTERIALE vengono aggiornate le previsioni in merito alle modalità di presentazione della richiesta di credito di imposta.
L’art. 21-bis del d.l. n. 83/2015 infatti prevede che possono presentare domanda per il riconoscimento di credito d’imposta, commisurato al compenso pagato all’avvocato e sino alla concorrenza di € 250, le parti che, nell’anno precedente la presentazione della domanda, hanno pagato un compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita (d.l. 132/2014) concluso con successo o di arbitrato concluso con lodo.
Il decreto interministeriale specifica che le domande per il credito d’imposta possono essere presentate, per l’anno 2017, nel periodo compreso tra il giorno 1 e il 10 aprile e, a decorrere dall’anno 2018, dal 10 gennaio al 10 febbraio di ogni anno.
La presentazione delle domande deve avvenire utilizzando la procedura online, accedendo al sito internet del Ministero della Giustizia in: Strumenti » Incentivi fiscali ove sarà disponibile e attiva la procedura.
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