Il Consiglio Nazionale Forense (l’organo che sovrintende tutti gli Ordini Avvocati in Italia) ha emanato delle linee guida per chiarire e uniformare, a livello nazionale, quali spese sono incluse nell’assegno di mantenimento mensile, e quali sono invece le spese straordinarie.

L’intervento del C.N.F. contribuisce a fare chiarezza in una materia ancora un po’ incerta e che è spesso fonte di discussioni, quando non di vere e proprie lite.

Questi i criteri:

Mantenimento figli: le spese “ordinarie”:

Le spese che, secondo il protocollo, devono ritenersi comprese nell’assegno di mantenimento, sono quelle relative a:

vitto; abbigliamento; contributo per spese dell’abitazione (utenze incluse); spese per tasse scolastiche (ad eccezione di quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria e mensa; medicinali da banco (compresi antibiotici, antipiretici, medicinali per la cura di patologie ordinarie e stagionali); spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro); carburante; ricarica cellulare; uscite didattiche, organizzate dalla scuola in ambito giornaliero; baby sitter, se già esistenti nell’organizzazione familiare; prescuola e doposcuola, se già presenti nell’organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile; trattamenti estetici (parrucchiere ed estetista); attività ricreative abituali (cinema, feste, attività conviviali); spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio).

Mantenimento figli: le spese “straordinarie”:

Quanto alle spese extra assegno obbligatorie, cioè quelle per le quali non è richiesto un previo accordo tra i genitori, sono quelle riguardanti: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili (sia presso strutture pubbliche che private), spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate presso il S.S.N. in mancanza di accordo sulla terapia con specialista privato; spese per protesi; spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l’accordo di entrambi i genitori.

Le spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori, invece, possono suddividersi in diverse categorie.

In quelle scolastiche rientrano: iscrizioni e rette di scuole private; iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative per fuori sede di università pubbliche e private; ripetizioni; frequenza del conservatorio o di scuole formative; master e specializzazioni post universitari; frequentazione del conservatorio o di scuole formative; spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazioni di concorsi (acquisto libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola; servizio baby sitting laddove l’esigenza nasca con la separazione e debba coprire l’orario di lavoro del genitore che lo utilizza; viaggi studio e d’istruzione, soggiorni all’estero per motivo di studio; corsi per l’apprendimento delle lingue straniere.

Nelle spese di natura ludica o parascolastica rientrano: corsi di attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private. Invece, nelle spese sportive rientrano le attività sportive comprensive dell’attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell’eventuale attività agonistica.

Inoltre sono spese extra assegno subordinate all’accordo tra i genitori: le spese per l’organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli, nonché le spese medico sanitarie che comprendono: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite S.S.N., spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi clinici, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.

Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, dovranno esse debitamente documentate.

Quanto alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta avanzata dall’altro (anche tramite sms, email, ecc.) dovrà esprimere un dissenso motivato, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Altrimenti, il silenzio si intenderà come consenso alla spesa.

Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, sarà dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.

Assegni familiari e deducibilità fiscale:

Il protocollo precisa, infine, che i cosiddetti “assegni familiari” (ANF) saranno attribuiti, in aggiunta all’assegno di mantenimento, al genitore collocatario in via prevalente dei figli, anche se materialmente erogato dal datore di lavoro dell’altro genitore, salvo diverso accordo.

Invece, quanto alla detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF, questa sarà operata da entrambi i genitori, nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese medesime: la deduzione per i figli a carico sarà effettuata, salvo diverso accordo, al 50% tra i genitori.