Quando cessa l’obbligo di mantenere i figli?

La questione si pone, per lo più, nel caso in cui i genitori siano separati o divorziati e sia stato stabilito, a carico di uno dei genitori (ex coniugi), un assegno di mantenimento dei figli.

La giurisprudenza è da tempo orientata nel ritenere che l’obbligo di mantenere i figli non cessa automaticamente quando costoro abbiano raggiunto la maggiore età, ma si può protrarre oltre, nel caso in cui questi figli, senza colpa, siano ancora dipendenti economicamente dai genitori, in particolare nel caso in cui, ultimati gli studi (scuola superiore o università), il figlio dimostri, con onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente.

In altre parole, è il figlio maggiorenne, che abbia terminato gli studi, a dover dimostrare di avere cercato attivamente un lavoro e di non essere riuscito a trovarlo, senza sua colpa, in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, anche ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell’attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni.

Il genitore, obbligato a mantenere il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, può chiedere la cessazione dell’obbligo, rivolgendosi al Tribunale. Il giudice, per escludere tale obbligo, deve valutare:

  1. l’età del figlio, che rileva in rapporto di proporzionalità inversa: cioè, man mano che aumenta l’età del figlio, «si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento» (così ha stabilito la Corte di Cassazione);
  2. il raggiungimento di un livello di preparazione professionale, tale che il figlio possa trovarsi un lavoro;
  3. l’impegno profuso dal figlio nel reperire un’occupazione lavorativa.

L’onere della prova di avere ancora diritto al mantenimento spetta, come sopra precisato, al figlio. Al genitore è sufficiente affermare che il figlio maggiorenne è in grado di trovarsi un lavoro, avendo terminato gli studi ed essendo trascorso un congruo lasso di tempo.