Anno ricco di novità per l’edilizia grazie al Decreto Aiuti quater (Decreto Legge n. 176/2022) varato dal nuovo Governo Meloni. Nelle scorse settimane è stata infatti approvata la rimodulazione del Superbonus per i condomini, che fa scendere l’aliquota dal 110 al 90 per cento a partire dal 1o gennaio 2023 e che introduce dei provvedimenti anche per le abitazioni unifamiliari (es. le villette a schiera).

IL SUPERBONUS PER I CONDOMINI

Tanti, in questi giorni, si chiedono se esista la possibilità di utilizzare la detrazione al 110 per cento nonostante le nuove decisioni varate del Governo. La risposta è, ovviamente, sì. Tuttavia, è necessario essere in possesso di determinati requisiti, che vengono esplicati qui di seguito:

  • Per lavori edilizi diversi da quelli eseguiti dai condomini, la comunicazione di inizio lavori (CILA) deve risultare antecedente al 25 novembre 2022.
  • Per lavori edilizi eseguiti dai condomini, la data di approvazione dei lavori in assemblea condominiale deve essere antecedente al 18 novembre 2022, data di entrata in vigore del decreto. La data deve essere attestata dall’amministratore di condominio attraverso una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. Nel caso in cui l’amministratore non sia presente, è necessario che la data di presentazione della CILA sia antecedente al 31 dicembre 2022.
    Il Superbonus rimane al 110 per cento anche nel caso in cui la data di approvazione dei lavori sia avvenuta tra il 18 ed il 24 novembre 2022. Anche in questo caso è necessario che la data sia attestata con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dall’amministratore di condominio o che, nel caso in cui non sia presente, che la presentazione della CILA sia stata comunicata entro il 25 novembre 2022.
  • In caso di demolizioni e ricostruzioni, entro il 31 dicembre 2022 deve essere stata presentata un’istanza di acquisizione del titolo abitativo.

IL SUPERBONUS PER LE VILLETTE

Da quest’anno anche le singole unità abitative, come le villette a schiera, potranno richiedere il Bonus per le spese sostenute nel 2023. I requisiti, in questo caso, sono:

  • L’unità abitativa è adibita ad abitazione principale (prime case);
  • Il reddito, calcolato con il cosiddetto quoziente familiare, non deve superare i 15mila euro annui;
  • Gli interventi dovranno essere effettuati esclusivamente dai proprietari.

Nessuna limitazione all’utilizzo del Superbonus 110 per cento fino al 2025 per i comuni colpiti dal terremoto del 2009 e per le onlus che offrono assistenza socio – sanitaria.

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